L’Agenzia delle entrate risponde ad un interpello sulla cumulabilità o meno delle agevolazioni per gli impatriati e per i forfetari.
Le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, ex D.Lgs. n. 147 del 2015, non sono applicabili anche a chi rientra nel nuovo regime forfetario (chi non ha conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori ad euro 65.000).
Così l’agenzia nella risposta n. 283 pubblicata il 19 luglio 2019.
Se l’intento è quello di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario, il contribuente non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. impatriati, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.
La disposizione citata prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, ma i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo (il reddito per i forfetari è soggetto ad una imposta sostitutiva del 15%, con la conseguenza che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo). Dunque l’agevolazione è inapplicabile.
Resta ferma la possibilità per l’istante di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale degli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.
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