Forfait straordinario al 10% senza controllo presenze

Pubblicato il 04 novembre 2008

Con la circolare congiunta Entrate/Lavoro n. 59/2008 si è voluto risolvere anche il dubbio sulla detassazione dello straordinario forfetizzato. A tal proposito, è stato specificato che lo straordinario forfetizzato rientra tra gli emolumenti ammessi al beneficio della detassazione. Tuttavia, le imprese e i professionisti devono verificare perché viene riconosciuta la somma.

- Se lo straordinario forfetizzato viene riconosciuto al fine di incentivare una maggiore produttività anche in funzione di maggiori ore di lavoro rispetto a quelle ordinarie, allora queste somme non vengono riconosciute come un compenso per le ore di lavoro straordinario, ma tra quelle concesse a titolo di lavoro premiante. In tal caso, è possibile tassare al 10% l’intero ammontare corrisposto, fermo restando il limite di legge dei 3mila euro.

- Viceversa, si verificano delle situazioni in cui datore di lavoro e lavoratore stabiliscono di comune accordo un certo numero di ore da forfetizzare e periodicamente effettuano il conguaglio per verificare la prestazione effettivamente resa. In questo caso, la somma erogata conserva la natura di retribuzione per il lavoro straordinario. Pertanto, il beneficio della tassazione agevolata si applicherà solo per la parte che corrisponde alle ore effettivamente svolte.

Analogo discorso si deve fare per i compensi erogati come “superminimi”, “assegni ad personam” o “indennità di funzione e/o mansione”. Se tali somme sono finalizzate a incentivare una maggiore produttività del lavoro, allora potranno essere ricondotte tra quelle previste dal provvedimento, mentre se sono elargite al solo scopo di incrementare il trattamento base (senza una specifica finalità produttiva) non potranno godere del beneficio della detassazione per l’intero importo.

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