A norma dell'articolo 124, comma 4 del Tuir - che tratta dell'interruzione della tassazione di gruppo - le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi della controllante, i crediti d'imposta chiesti a rimborso e le eccedenze d'imposta riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o dell'ente controllante. In alternativa, l'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, dispone che le perdite fiscali residue risultanti possano imputarsi alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti non agisce il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
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