Il Ministero dello Sviluppo Economico emana una circolare in attuazione della Legge n. 58/2019 modificativa della legge n. 208/2015, che riguarda le domande di finanziamento agevolato presentate dalle PMI a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 58/2019.
Si tratta, in particolare, dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e di false comunicazioni sociali. La circolare n. 312471 del 7 agosto 2019 detta, dunque, ad imprese e professionisti interessati, le modalità e i termini di presentazione delle relative citate domande di accesso, nonché le procedure di concessione, erogazione e rimborso dei detti finanziamenti agevolati.
Il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” è stato istituito con la finalità di ripristinare la liquidità di Piccole e Medie Imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto, per l'appunto, vittime dei mancati pagamenti sopra richiamati.
E' stabilito che per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, i procedimenti penali (o civili) a carico delle imprese debitrici imputate devono risultare in corso alla data di presentazione delle domande di accesso.
Possono accedere al Fondo le Piccole e Medie Imprese, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale (come detto, pendente alla data di presentazione delle domande), a carico di debitori imputati dei delitti sopra descritti. Possono, altresì, accedervi le Piccole e Medie Imprese e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per quei reati, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.
Il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all’esito della verifica.
Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto.
Infine, in ipotesi di assoluzione dei debitori imputati per i delitti enunciati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate.
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