Sui termini prescrizionali applicabili per il pagamento dei contributi su retribuzioni o differenze contributive per i periodi anteriori all’istituzione del fondo speciale, erogate successivamente alla sospensione del “Fondo Ferrovie dello Stato” in seguito a sentenze, sono emerse incertezze. Ma si ricorda che a tal proposito l’Inps, con la circolare 105/2006, fornisce dei chiarimenti, in quanto distingue tra i ricorsi instaurati fino al 31 marzo 2000, per i quali la prescrizione non trova applicazione, e quelli instaurati a partire dal 1° aprile 2000, per i quali è applicata la regola dell’assicurazione generale obbligatoria, cioè la prescrizione quinquennale e decennale nell’ipotesi di richiesta del lavoratore.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".