Nella circolare n. 130 del 7 dicembre 2007, l’Ente di previdenza nazionale comunica che l’indennità integrativa speciale rientra nel trattamento spettante al superstite nella stessa misura fissata dalla legge in percentuale della pensione del dante causa. A stabilirlo, con effetto dal 17 agosto 1995, è la Finanziaria 2007. L’inps a sua volta precisa che sono fatti salvi i trattamenti in essere per effetto di sentenze passate in giudicato, anche se relative a contenzioso amministrativo.
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