Fondo Enel, tassazione a parte

Pubblicato il 27 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 186 del 25 luglio 2007 chiarisce che le prestazioni erogate dal Fondo Enel ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono prestazioni di previdenza complementare e non redditi di capitale a fronte di polizze di assicurazione sulla vita. La precisazione comporta l’inapplicabilità dell’aliquota del 12,50% dei redditi di capitale e quindi la tassazione delle somme percepite relativamente al momento di maturazione delle somme erogate e della forma di erogazione scelta, capitale o rendita. È stata persa, tuttavia, una buona occasione per anticipare i contenuti della circolare sulla tassazione della previdenza complementare vista l’entrata in vigore del Dlgs 252/05. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy