Un Decreto del MiSE disciplina condizioni e termini, dunque modalità, per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.
Nel contempo, il Decreto modifica ed integra i criteri della garanzia, concessa nelle seguenti modalità:
garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.
L'articolo 4 del Decreto 6 marzo 2017 contempla i requisiti e le condizioni per l'accesso al Fondo, stabilendo che la garanzia può essere concessa alle sole condizioni che:
a. i beneficiari non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”;
b. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “sofferenze” sulla posizione globale di rischio, alla data della richiesta;
c. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate” alla data della richiesta;
d. i beneficiari non siano in stato di scioglimento o liquidazione o, ancora, non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o, infine, ad accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'importo massimo della garanzia è, per singolo soggetto beneficiario, pari a euro 2.500.000,00.
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