Fondi pensione: il riscatto delle posizioni è rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte

Pubblicato il 03 ottobre 2009 Con la deliberazione del 17 settembre 2009 la Covip, nel fornire orientamenti interpretativi in materia di riscatto ex articolo 14, comma 5, del Dlgs 252/2005, spiega che nell’ipotesi di cessione d’azienda il lavoratore non può chiedere il riscatto delle posizioni maturate presso i Fondi pensione se il datore di lavoro subentrato al precedente si impegna a “continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori, ancorché il datore non rientri nel novero di aziende di riferimento delle stesse”. La “perdita dei requisiti di partecipazione”, che permette il trasferimento e il riscatto, nel caso esaminato non sussiste, poiché da un punto di vista sostanziale nulla è “cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza”.
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