La risoluzione n. 90/E di ieri riconosce il trattamento agevolato ai fini Irpef per le erogazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza, compreso quello dell’Inail. Rispondendo ad un’istanza di interpello concernente l’interpretazione del decreto legislativo n. 124/1993, l’agenzia delle Entrate fa notare come nel tempo si sia affermato un indirizzo, oggi consolidato, della Corte di cassazione, che ha affermato la riconducibilità delle erogazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal dlgs 124/93 e quindi ammessi ai benefici previsti dal Tuir fino al 31 gennaio 2000. Tale disciplina troverà applicazione solo relativamente alle prestazioni periodiche integrative maturate fino alla data del 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001, invece, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari si applica la nuova tassazione.
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