L'agenzia delle Entrate - risoluzione n. 120 del 12 agosto 2005 - ha chiarito che ai fondi comuni di investimento immobiliare non si applica l'esenzione da IVA prevista dall'articolo 6 della legge n. 133/99, relativa ai "servizi ausiliari" resi da società facenti parte di un gruppo bancario, poiché gli stessi, possedendo un patrimonio distinto da quello della società che lo gestisce, non possono essere considerati come società facenti parte del gruppo medesimo.
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