Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, l'attività di gestione dei fondi di investimento immobiliare è assimilabile alla generalità dei fondi comuni d’investimento.
Pertanto, l'esenzione Iva può essere applicata anche alle attività di gestione dei suddetti fondi immobiliari, dal momento che è possibile ricondurre nella nozione di fondi comuni d'investimento anche la società che raccoglie capitali per l'acquisto, la detenzione, la gestione e la vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, distribuito agli investitori sotto forma di dividendi e di incremento del valore della partecipazione, se assoggettata a vigilanza statale.
Viceversa, non costituisce operazione esente l'attività di amministrazione effettiva dei beni immobili, dato che questa va al di là delle diverse attività connesse all'investimento collettivo dei capitali raccolti.
A precisare i due principi, la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 9 dicembre 2015, relativa alla causa C-595/13, nella quale viene chiarita ulteriormente la disposizione della Direttiva Iva, che esenta dall'Imposta sul valore aggiunto “la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli stati membri”.
A livello Ue, rientra nella definizione di “fondi comuni d’investimento” anche una società d’investimento con capitale costituito da più di un investitore con il solo fine di investire in beni immobili il patrimonio raccolto. In altri termini, la società che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che poi distribuisce a tutti i detentori delle quote in forma di dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione.
La Corte ribadisce, però, anche che affinchè vi sia similitudine tra una società costituita da più di un investitore con il solo fine di investire in beni immobili e il fondo comune d'investimento è necessario che la prima società presenti caratteristiche identiche agli organismi d'investimento collettivo ai sensi della direttiva Oicvm ed effettui le stesse operazioni o, quanto meno, presenti tratti comparabili al punto da porsi in concorrenza con essi.
La Corte di Giustizie Ue conclude, dunque, che un investimento composto esclusivamente da beni immobili, non soggetto alle norme sulla vigilanza previste dalla direttiva Oicvm, può costituire un fondo comune d'investimento ai fini Iva, a condizione che lo Stato membro assoggetti tali tipi di società ad una vigilanza statale specifica.
Nel caso in cui sia prevista a livello nazionale una vigilanza specifica, è ammessa l’esenzione Iva indipendentemente dal fatto che i fondi siano composti da valori mobiliari o da beni immobili.
In tali casi, ciò che conta per l'investitore sono solo gli interessi che fruttano da tali investimenti e, quindi, per il principio di neutralità fiscale prestazioni di servizi simili, che sono in concorrenza tra loro, non possono essere trattati in modo diverso ai fini dell’Iva.
La Corte, infine, specifica quali sono le attività di gestione di un fondo che possono godere dell'esenzione Iva e, al riguardo, afferma che se gli attivi di un fondo consistono in beni immobili, allora si possono considerare esenti le attività relative alla scelta, all'acquisto e alla vendita dei beni immobili (attività di gestione), mentre non è esente l'attività di amministrazione effettiva dei beni immobili.
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