Il lavoratore è libero di scegliere in quale fondo pensione indirizzare il proprio Tfr, entro il prossimo 30 giugno 2007. La scelta si considera, cioè. Libera e volontaria, anche se però in effetti risulta condizionata dalle scelte già operate in passato dal lavoratore o dal relativo datore di lavoro. Questi condizionamenti diventano veri e propri impedimenti nel caso in cui, il lavoratore, assunto prima del 29 aprile 1993, abbia scelto in precedenza di versare il proprio contributo a un fondo di previdenza complementare collettivo. Altri condizionamenti scattano nel caso in cui il lavoratore decide di non scegliere, non fornendo al datore di lavoro alcuna indicazione sul fondo a cui destinare il Tfr. Una volta fatta la scelta non si torna più indietro, ne tanto meno è possibile fare una divisione delle quote fra più “Casse”.
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