La deliberazione Covip del 21 marzo 2007, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 73 del 28 marzo, fa il punto sulla scelta della previdenza complementare da parte del lavoratore. Nel testo si legge che il lavoratore che sceglie di destinare il Tfr ai fondi pensione esprime una preferenza irrevocabile, nel senso che il trattamento di fine rapporto non potrà essere riportato in azienda per sua scelta, ma solo al verificarsi di un evento che, facendo venire meno il titolo di iscrizione al fondo, consenta il riscatto totale della posizione maturata. In caso di nuova assunzione, avendo esercitato il riscatto ed essendo venuta meno la precedente scelta, il lavoratore ha di nuovo a disposizione sei mesi di tempo per decidere se destinare il Tfr ad un fondo oppure mantenerlo presso il nuovo datore di lavoro. Oltre all’uscita volontaria e all’uscita da trasferimento, vi sono altre due modalità di uscita dal fondo pensione, sempre previste nel Dlgs 252/2005, che coincidono con il diritto di esercitare il riscatto parziale della posizione maturata presso il fondo oppure con il diritto di esercitare il riscatto totale nei casi di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Oltre i citati casi, le forme pensionistiche possono prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva: il lavoratore potrebbe decidere, invece di esercitare il riscatto, di mantenere la posizione accantonata presso il fondo anche se senza contribuzione, ma solo per conservare l’anzianità di iscrizione. Soprattutto nel caso di cambiamento di posto di lavoro, ritiene dunque necessario mettere il lavoratore in condizioni di scegliere di aderire ad altro fondo al quale possa accedere in relazione alla nuova attività. In tal caso, si consente al lavoratore di potere trasferire, senza oneri, la propria posizione da un fondo all’altro anche se non è trascorso il periodo minimo biennale di permanenza nel primo fondo.
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