Con la risoluzione n. 84 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate è stato istituito un codice tributo ad hoc per il versamento dell’Iva dovuta sulla vendita dei beni espropriati al debitore irreperibile. Se il debitore è reperibile, invece, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici ordinari, adoperando il modello F24. Il codice tributo in questione è il 6501 denominato: “Iva relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis Cpc, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”. Le indicazioni fornite dalle Entrate sono utili in primo luogo quando l’esecutato è irreperibile ed è, quindi, il professionista delegato alla procedura espropriativa obbligato ad emettere la fattura e a versare l’imposta, in nome e per conto del debitore esecutato.
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