I due nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento dei crediti indebitamente fruiti dal contribuente – resi noti dalla risoluzione delle Entrate n. 76 del 13 giugno 2006 - sono il “, per il recupero dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali, diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali e incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi-controllo sostanziale, e il “, per il recupero dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali, diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali e incentivi alle piccole e medie imprese-sanzioni–controllo sostanziale. Mentre il primo tra i due serve per il pagamento del credito non spettante, il secondo va impiegato per la corresponsione delle relative sanzioni. Si tratta di tutti i crediti da indicare nel quadro RU dell’Unico 2006.
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