La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11821 del 19 maggio 2006, dispone la validità degli avvisi consegnati ad una persona di famiglia – ex articolo 139 c.p.c. – anche se non convivente, ma presente in quel momento nel domicilio fiscale del contribuente notificando. La decisione parte dall’assunto che “la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva, della persona consegnataria dell’atto” e respinge il ricorso di un contribuente la cui notifica era stata consegnata alla madre che si trovava per caso in casa sua.
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