Firma e badge solo nella fase di passaggio al rilevamento elettronico

Pubblicato il 31 maggio 2010 La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 12738 di maggio 2010, nel respingere il ricorso delle Poste, dichiara illegittima la sanzione disciplinare verso il dipendente che si è rifiutato di firmare il registro di presenza già rilevata dal badge.

L’eventuale doppio sistema di accertamento della presenza è ammesso, spiega la Corte, solo nel momento del passaggio tra la rilevazione cartacea e quella elettronica, passaggio in cui potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Pertanto, è ritenuto legittimo il rifiuto del dipendente di firmare il registro presenze una volta superata la fase transitoria del metodo di rilevamento elettronico (tramite badge).
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