Firenze “censura” il prelievo sui trust

Pubblicato il 31 marzo 2009 La Commissione tributaria provinciale di Firenze, nella sentenza n. 30 del 2008 depositata in segreteria il 12 febbraio 2009, sostiene che solo al momento dell’attribuzione, dal trustee al beneficiario finale, dei beni del trust va applicata l’imposta proporzionale in misura fissa (registro, ipotecaria, catastale). Fino ad allora, il beneficiario finale è destinatario soltanto di un’attribuzione – quella effettuata nell’atto istitutivo del trust – da considerare come sottoposta a condizione sospensiva.
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