Dal prossimo 1° aprile inizierà una nuova fase nella gestione della pandemia da Covid-19.
Pur con le dovute cautele e con sguardo sempre attento ai dati relativi alla diffusione del contagio, il Governo è intenzionato a non prorogare lo stato di emergenza epidemiologica previsto fino al 31 marzo 2022 dal cd. decreto Natale (decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11). L'Esecutivo è intenzionato a ridurre le restrizioni anti Covid e, in particolare, a limitare l'obbligo di possesso del green pass per l'accesso alle attività economiche.
In attesa di conoscere le prossime azioni del Governo, è bene riepilogare tutte le misure in scadenza il 31 marzo 2022 per i datori di lavoro del settore privato .
Scade il 31 marzo 2022 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla cd. Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.
Per questi lavoratori i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare, per tutto il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale che consiste in una visita medica richiedibile, in alternativa al medico competente, anche ai servizi territoriali dell’INAIL tramite l’apposito servizio online.
Fino al 31 marzo 2022 il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale SARS CoV-2 per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente minore di anni 14, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito dai genitori, anche affidatari o collocatari:
Per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo è concesso a prescindere dall’età del figlio e indipendentemente dalla convivenza.
A differenza di quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti, per le partite IVA e gli autonomi iscritti all'INPS non è prevista la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria, ma solo in modalità giornaliera.
Sempre fino al 31 marzo 2022, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, di infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto del figlio di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Scade il prossimo 31 marzo il diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.
Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le patologie croniche in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile sono individuate dal decreto 4 febbraio 2022
Il 31 marzo 2022 scade inoltre la tutela previdenziale in base alla quale, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, per i lavoratori fragili dipendenti il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Il 31 marzo 2022 infine termina la possibilità per i datori di lavoro di attivare lo smart working ricorrendo alla procedura semplificata di comunicazione con la modulistica (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro.
Scade inoltre la possibilità per le imprese di non allegare, alla comunicazione di attivazione, l'accordo stipulato con il lavoratore.
Pertanto dal 1° aprile 2022 tornano in vigore le regole ordinarie di cui alla legge n. 81 del 2017 anche con riguardo agli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della stessa legge).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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