Figurativi generosi

Pubblicato il 18 aprile 2009 L’Inps, con il messaggio n. 8762/2009, fornisce alcuni chiarimenti circa l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 504, della legge Finanziaria 2008. La norma, infatti, sancisce che le regole previste dal Testo unico sulla maternità (art. 25 e 35 del dlgs 151/2001) si applicano ai soli “iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del T.u.”, fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al 31 dicembre 2007. Con il messaggio del 17 aprile, l’Istituto previdenziale conferma quanto già sostenuto con la circolare n. 100/2008 e ribadisce che il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto), indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima e dopo l’evento.
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