Fiducia, mandato con vincoli ridotti

Pubblicato il 02 marzo 2008 Nella parte del Quotidiano dedicata solitamente alle analisi di temi di più ampia portata, questa domenica, viene ripresa la circolare n. 3/E del 2008 dell’agenzia delle Entrate, che si è occupata del complesso tema delle donazioni e successioni. In particolare, il testo di prassi agenziale ha fornito elementi per ricondurre ad imposta di successione e donazione la “costituzione di vincoli di destinazione”, ribadendo, soprattutto, che il negozio fiduciario rientra “tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche traslativi”. Nella circolare, quindi, vengono elencati gli elementi rilevanti degli atti costitutivi di vincoli di destinazione con effetti traslativi. Sulla base di questi elementi, il documento fa un esplicito richiamo al negozio fiduciario, e cioè a quel negozio in cui una parte trasferisce un bene ad un’altra a titolo di piena proprietà, con l’intesa che il bene, anche se trasferito in proprietà al fiduciario, sarà gestito nell’interesse del sfiduciante e ritrasferito al termine del rapporto. Non viene, invece, preso in esame il mandato senza rappresentanza per l’amministrazione fiduciaria di beni che innesta nel rapporto di mandato l’intestazione fiduciaria. Nella fattispecie indicata, si verifica uno sdoppiamento fra titolarità e legittimazione, come espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento per i titoli di credito. Con questo tipo di mandato per l’amministrazione fiduciaria non si verifica alcun effetto segregativo ed, inoltre, ciò che è trasferita non è la proprietà ma la legittimazione a operare sul bene. Per tali ragioni - conclude l’analisi - mentre il negozio fiduciario rientra nel campo di applicazione delle imposte su successioni e donazioni, il mandato per l’amministrazione fiduciaria non può rientrarvi in quanto non realizza mai la costituzione a titolo gratuito di un vincolo di destinazione sia segregativo che traslativo della proprietà.
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