La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 10/12/09 del 14 gennaio 2009, ha annullato un provvedimento di fermo amministrativo, emesso dal Concessionario della riscossione, in quanto privo dell'indicazione del responsabile del procedimento e di sottoscrizione originale. Per i giudici regionali, in particolare, la sottoscrizione dell'atto amministrativo rappresenta, ai fini della individuazione dell'autore, un requisito indispensabile, la cui assenza, in violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000, rende l'atto annullabile. Nel motivare la sentenza, la Commissione fa anche riferimento ad un'ordinanza della Corte costituzionale, la n. 377, secondo cui “l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa”.
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