L’Inps, con il messaggio n. 28542 del 2006, chiarisce che a partire dall’11 agosto 2006 le contestazioni contro i provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati e le iscrizioni ipotecarie sui beni immobili, dovranno essere avanzate presso le Commissioni tributarie provinciali, entro sessanta giorni dall’iscrizione del provvedimento. L’Istituto ricorda che tali disposizioni derivano dall’articolo 35, comma 26-quinquies, del Dl 223/06 (convertito nella legge 248/06), che modifica il comma 1, dell’articolo 19, del Dlgs 546/92.
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