La Corte di cassazione cassa una sentenza di merito che riteneva illegittimo da parte dell'Agenzia delle Entrate il fermo amministrativo, in sede di fallimento, conseguente la richiesta di rimborso del credito Iva presentato dalla curatela.
L'Agenzia nega il rimborso Iva della parte di credito che residua dopo la compensazione per la quota privilegiata.
Secondo i giudici di merito il fermo era incompatibile con l'art. 51 della legge fallimentare, che vieta di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore fallito.
Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza n. 19335 del 29 settembre 2016, ritiene che l'Agenzia abbia il diritto di disporre il fermo amministrativo finalizzato a riprendersi, esclusivamente attraverso la compensazione, tutto il debito erariale ammesso al passivo fallimentare, non solo la quota privilegiata.
La Corte, a sostegno, richiama la pregressa sentenza delle Sezioni Unite – 7945 del 2003 – in cui si legge che si deve dare la possibilità alla Pubblica amministrazione statale “di estinguere il suo debito mediante il proprio credito, evitando di essere condannata a pagare perché il proprio credito non è ancora liquido.”
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