Le Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 875 del 17 gennaio 2007, precisano che il provvedimento di fermo amministrativo di un auto, emesso in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali dal concessionario della riscossione, è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, con l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Questo poiché tale provvedimento “è un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito dell’amministrazione”. Esso conferisce al responsabile della riscossione un potere di adozione di atti conservativi sul patrimonio del debitore, non un potere autoritativo e discrezionale per il perseguimento di interessi pubblici specifici.
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