Fermi amministrativi, il preavviso del Fisco può essere impugnato

Pubblicato il 18 maggio 2009 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 10672/09, risolvendo la lite partita dall’impugnazione di un contribuente, davanti al Giudice di Pace, di un atto di preavviso di fermo amministrativo (ex articolo 86 del Dpr n. 602/73) relativo al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi destinati ad un consorzio di bonifica, hanno espresso il seguente principio di diritto: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria in relazione a cui sorge l’interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa. In altri termini, per i Supremi giudici il preavviso di fermo amministrativo relativo a debiti di natura fiscale è impugnabile innanzi al giudice tributario. La riflessione deriva dal fatto che il citato preavviso ha la stessa funzione che svolge l’avviso dimora e, come tale, deve ritenersi impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie, a patto che la pretesa sottostante al fermo abbia natura fiscale.
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