Il ministero del Lavoro risponde a due interpelli in merito al periodo minimo consecutivo di ferie e alla loro monetizzazione. Nello specifico, con la nota n. 4908 del 18 ottobre 2006, si chiarisce che è consentito alla contrattazione collettiva di ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento in corso d’anno – disposte dal Dlgs 66/2003, come modificato dal Dlgs 213/2004 – solo se tale riduzione non infici la funzione dell’istituto feriale, che è quella del recupero delle energie spese sul lavoro, e sia determinata da eccezionali esigenze di servizio o da esigenze aziendali serie.
Invece, con la risposta all’interpello n. 5221 del 26 ottobre 2006, il Ministero chiarisce che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. Quindi, se le ferie non sono godute entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione o, nel caso sia previsto dalla contrattazione, nel periodo eventualmente più ampio, sarà dovuto dal datore di lavoro il risarcimento del danno e spetterà al lavoratore dimostrarne l’entità sulla base del danno psicofisico derivato dalla mancata fruizione delle ferie. È possibile monetizzare le ferie non godute solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nell’articolo è riportata una tabella riassuntiva dell’istituto delle ferie, con domande e risposte in merito.
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