Ferie 2013 da fruire entro il 30 giugno

Pubblicato il 04 giugno 2015

Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tale periodo - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva o di specifica disciplina riferita a particolari categorie - va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Si ricorda che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Stante quanto sopra, le eventuali ferie residue, maturate dai lavoratori nel 2013 devono essere fruite entro il 30 giugno 2015 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione) pena l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi all’INPS sul compenso per ferie non godute.

In questo caso i datori di lavoro dovranno sommare, alla retribuzione imponibile del mese di luglio, l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ed effettuare il versamento contributivo entro agosto.

Tuttavia, questo non azzera le ferie del lavoratore a cui rimane il diritto di fruire delle ferie residue in questione o di ottenere l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ad ogni modo, il pagamento dei contributi non salva il datore di lavoro dalla sanzione amministrativa per mancata fruizione delle ferie, da parte dei dipendenti, entro i termini di legge, stabilita dall’art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003.

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