In seguito alla conversione in legge del Dl 159 del 1° ottobre 2007, sono state aumentate definitivamente le tipologie di fabbricati rurali. L’articolo 42 bis prevede, infatti, il riordino dei requisiti affinché il fabbricato si consideri rurale, integrando l’articolo 9 del Dl 557/93. Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, viene confermato che il riconoscimento del carattere rurale dipende dal possesso e dall’utilizzo dell’abitazione. Il fabbricato non deve essere di lusso, non deve appartenere alle categorie catastali A/1 e A/8 e deve essere asservito al terreno con superficie minima di 10mila metri quadrati, ridotti a 3mila in presenza di coltivazioni in serra e se situati in zone montane. Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, viene previsto che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione di prodotti agricoli, alla custodia delle macchine e attrezzature agricole, all’allevamento e ricovero degli animali, all’agriturismo, a uso ufficio e alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
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