In attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori indicazioni sulla fatturazione elettronica in una circolare, le soluzioni ai dubbi dei contribuenti sul nuovo obbligo sono da rintracciare nelle Faq.
Salvo prova contraria, se i contenuti della e-fattura sono diversi da quelli della copia cartacea rilasciata dall'esercente è valida la fattura digitale.
Dunque, la copia di cortesia, in mano al consumatore finale, che presenta dati divergenti rispetto alla fattura elettronica ha valenza anche ai fini delle detrazioni, solo se il contribuente riesce a dimostrare, ad esempio esibendo la documentazione sul pagamento eseguito, che il contenuto corretto è quello della copia cartacea in suo possesso.
La Faq n. 2 del blocco del 21 dicembre 2018 – secondo blocco, il primo riguarda le Faq del 27 novembre 2018 – relativa ai primi sei mesi del 2019, in cui si può trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, è occasione per le Entrate di riepilogare le alternative dell'esercente se il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chiede l’emissione della fattura:
a) in caso di fattura differita, emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972 (in tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi);
b) in caso di fattura immediata, trasmetterà al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilascerà al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale (in luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del Pos, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale - ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15 – e in tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri).
L’emissione di una quietanza, spiega ancora nella faq l'Agenzia, sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore Iva.
Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.
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