Fatturazione elettronica. Appalti pubblici solo secondo Cius

Pubblicato il 19 aprile 2019

E’ scattato - 19 aprile 2019 - per gli enti pubblici l’obbligo di adottare in ambito nazionale il modello conforme allo standard europeo per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, come detta il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 99370 del 18 aprile 2019, definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e le modalità applicative.

Si ricorda che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali dovranno adeguarsi a partire dal 18 aprile 2020.

Le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella Cius sono oggetto di scarto; pertanto, si considerano non emesse.

Le regole

La Finanziaria del 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - ha introdotto l’obbligo di fatturare elettronicamente le operazioni effettuate verso amministrazioni ed enti pubblici, utilizzando il Sistema di interscambio, recependo nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/55/UE.

Il Dlgs 148/2018, nel recepire le disposizioni della direttiva unionale, ha stabilito che:

- all’articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto 148/2018 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del provvedimento;

- all’articolo 3, comma 2, che le fatture elettroniche devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

- all’articolo 3, comma 3, che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007, con modalità applicative individuate dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto;

- all’articolo 4, comma 1, che per le amministrazioni aggiudicatrici subcentrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

Pertanto, sono individuate le modalità applicative che integrano la disciplina tecnica di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (decreto attuativo degli obblighi), che definisce:

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