L'Accordo intergovernativo Fatca, foreign account tax compliance Act, tra l’Italia e gli Stati Uniti (legge 95/2015) alla scadenza del 31 maggio 2018: le istituzioni finanziarie italiane che identifichino i titolari dei conti finanziari riconducibili a investitori statunitensi, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati informativi relativi a tali conti, riferibili al 2017, inclusi gli eventuali pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.
Ad essere vagliati sono: i conti deposito, i conti di custodia, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, i contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita.
Quanto ai dati sono da comunicare: il numero del conto con relativo saldo, l’identificazione del titolare e della giurisdizione estera di residenza, l’individuazione dell’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, l’importo totale lordo di interessi e dividendi, gli introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie accreditati sul conto.
Oltre a banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato:
le assicurazioni-vita nonché le holding di tali imprese, che emettono un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, sono obbligate a effettuare dei pagamenti;
gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c);
le società fiduciarie;
le forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 252/2005, nonché gli enti di previdenza obbligatoria;
gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
le società veicolo di cartolarizzazione;
i trust che presentano determinati requisiti;
le società holding;
i centri di tesoreria che presentano i requisiti indicati, per le entità di investimento, al numero 5), lettera c), dell’articolo 1, comma 1;
gli emittenti di carte di credito;
le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle istituzioni finanziarie italiane “reporting” sopra indicate.
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