Nella circolare n. 6/E del 6 febbraio (si veda Edicola di ieri) si ribadisce che i poteri di accertamento presso le agenzie di mediazione immobiliare vengono assunti dall’Amministrazione finanziaria, come esempio dei nuovi poteri ispettivi degli uffici a presidio della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Prendendo spunto dal comma 46, dell’articolo unico della Finanziaria 2007, secondo cui gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a domandare la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività”, sono stati rilasciati degli ulteriori chiarimenti in proposito. In particolare, dato che i contraenti di una compravendita immobiliare hanno l’obbligo di attestare nel rogito se l’affare è stato intermediato, d’ora in poi sarà problematico per un mediatore essere menzionato in un rogito quale soggetto attraverso il quale l’affare immobiliare si è concluso, senza che vi sia una corrispondente registrazione a sua cura del contratto preliminare che ha regolato i rapporti tra i contraenti ante rogito. Così gli agenti immobiliari devono ora prendere coscienza di questi nuovi obblighi e adeguare i propri comportamenti, anche se in questo primo periodo, però, le perplessità operative non mancano. In primo luogo, è da definire il perimetro degli atti dei quali il mediatore deve procurare la registrazione. Due i punti fermi: vanno sicuramente registrati i contratti preliminari, mentre no le mere “proposte” di conclusione di un contratto (che infatti non dovrebbero essere definibili come “scritture private di natura negoziale”). Dubbi, invece, sorgono per le proposte “accettate”, dato che in questo caso il mediatore verrebbe gravato dall’obbligo di registrare un contratto la cui conclusione potrebbe avvenire anche al di fuori del suo ambito di controllo.
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