In materia di fatture false, la recente sentenza di Cassazione, sezione penale, numero 1996/07 del 15 gennaio, introduce una distinzione sofisticata sul concetto di “inesistenza” delle operazioni – articolo 1, lettera a) Dlgs 74/00 (“operazioni non realmente effettuate”). Quella tra “sovrafatturazione qualitativa” e “incongruità”. Premesso che risultano punibili sia la “inesistenza oggettiva assoluta” (operazione mai posta in essere) che quella “relativa” (operazione posta in essere per quantitativi inferiori a quelli fatturati), il giudice di legittimità riconduce alla seconda ipotesi la sovrafatturazione qualitativa, in quanto “rivolta a colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale contabile di essa”.
In sostanza, la falsità oggettiva “relativa” opera anche nel caso che si indichino i quantitativi reali, con i corrispondenti prezzi, ma relativi a beni di qualità superiore rispetto a quella effettivamente ceduta. Diversamente, non è riconducibile all’ipotesi di inesistenza relativa, quindi non punibile secondo la Corte, la fatturazione di beni a prezzi “incongrui” perché superiori al prezzo di mercato, poiché in tal caso si tratta d’un fenomeno diverso dall’inesistenza dell’oggetto della fatturazione e si controverte sulla sola validità commerciale, o meno, del costo.
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