La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non richiede di essere deliberata in assemblea ai sensi dell’articolo 2361, 2° comma del Codice civile, dettato per le società per azioni.
E’ il principio di diritto evidenziato dalla Prima sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 1095 depositata il 21 gennaio 2016.
La decisione su una partecipazione di tal specie – continua la Suprema corte – costituisce, infatti, atto gestorio proprio dell’organo amministrativo che non esige – salvo che l’assunzione della partecipazione non determini un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, ex articolo 2477, 2° comma n. 5 del Codice civile.
Partecipazione che resta efficace, proprio quale atto gestorio degli amministratori, sino al limite dell’agire intenzionale dannoso dei terzi, di cui all’articolo 2475-ter c.c.
In detto contesto, dall’efficace assunzione della partecipazione derivano tutte le conseguenti implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili, compresa, quindi, la Srl “socia” della prima.
Si tratta – si legge nel testo della decisione – “di un fallimento ex lege - in estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente – dei soci illimitatamente responsabili, che non richiede l’accertamento diretto della loro insolvenza, ma unicamente della loro qualità di soci”.
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