Fallimento: retroattiva la novità sulla cessione crediti

Pubblicato il 06 agosto 2011 Corte di cassazione, con la sentenza della prima sezione civile n. 17036 del 2011, depositata il 5 agosto 2011, chiarisce che la nuova norma (nuovo articolo 115 della legge fallimentare) che stabilisce che non serve una nuova insinuazione al passivo se il credito già ammesso al fallimento prima della ripartizione cambia titolare, è applicabile anche retroattivamente.

Si ricorda che la novità deriva dal decreto correttivo della riforma fallimentare (decreto legislativo n. 169/2007), che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo della titolarità di un credito già ammesso.

Pertanto, se la cessione dei crediti ammessi è stata comunicata in tempestivamente il curatore dovrà attribuire le quote di riparto ai cessionari e procedere alla mera “rettifica formale” dello stato passivo anche nei fallimenti regolati dalla normativa previgente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy