Fallimenti, riforma completa

Pubblicato il 14 luglio 2006

Dopo una lunga fase di “digestione” delle novità, note ormai fin dall’inizio dell’anno, dal prossimo lunedì partirà la riforma del diritto fallimentare. Si andrà così a completare la prima parte di un processo di riorganizzazione avviato già dalla primavera del 2005 quando, nell’ambito della disciplina per il rilancio della competitività, vennero riviste le regole sul concordato preventivo, introdotti gli accordi di ristrutturazione dei debiti e ampliati gli atti esenti da revocatoria. Fra le molteplici novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare si ricorda: la riduzione delle sanzioni penali al fallito; la ridefinizione delle competenze degli organi della procedura all’insegna della riduzione del peso dell’autorità giudiziaria; l’esedebitazione circoscritta per ora alle persone fisiche che costituisce un altro elemento a favore dell’impresa, permettendo la liberazione dai debiti residui per l’imprenditore che, senza aver riportato condanne penali, ha collaborato con gli organi della procedura agevolando le conclusioni del fallimento.

Non da meno sono le novità previste in materia di concordato fallimentare, soprattutto nell’ottica di favorire il più possibile fuoriuscite non traumatiche dalla crisi d’impresa. Per tali ragioni le novità che riguardano il concordato fallimentare assumo rilievo soprattutto da un punto di vista pratico, auspicando che da ora in avanti gli imprenditori facciano un maggiore ricorso all’istituto di quanto non abbiano mai fatto in passato. La vera peculiarità della materia consiste nel fatto che la proposta di concordato fallimentare può provenire non solo dal fallito ma anche dai creditori o da terzi. La proposta di concordato può contenere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi differenti. Tale proposta è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede un parere al comitato dei creditori e al curatore. Infine, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in caso di divisione in classi, il sì deve arrivare da ciascuna classe.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Marittimi imbarcati - Verbale di accordo dell'11/7/2024

04/12/2024

Marittimi imbarcati. Rinnovo

04/12/2024

Definita la riforma fiscale Ires: perdite, conferimenti e società di comodo

04/12/2024

Decreto Irpef-Ires definitivo. Novità fiscali per dipendenti e professionisti

04/12/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

04/12/2024

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: cosa prevede il nuovo regolamento

04/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy