Fallimenti, Irap e Ici privilegiate
Pubblicato il 11 ottobre 2008
Il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, ha fornito, attraverso una serie di sentenze, alcuni chiarimenti a proposito della natura di alcuni crediti.
Con la decisione n. 8115 del 2008 si è occupato di un credito Irap di una società concessionaria, riconoscendo la natura privilegiata dello stesso ai sensi dell'art. 2742 c.c. ed ammettendo al privilegio generale anche i crediti dello Stato derivanti da Irpef, Irpeg, Ilor, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario procede o interviene nell'esecuzione.
Con la sentenza n. 8149 del 2008, il Tribunale milanese riconosce anche che, benché non espressamente richiamato, non è possibile escludere dal privilegio il credito Ici.
Sempre secondo il Tribunale, (sentenza n. 8060 del 2008) non può invece essere riconosciuto il privilegio di uno studio associato per i crediti relativi al compenso per la prestazione professionale, privilegio che sussisterebbe qualora lo svolgimento della professione avvenga in forma individuale.
Infine, con sentenza n. 8141 del 2008, i giudici milanesi hanno ammesso, sotto condizione, il credito chirografario del fideiussore del fallito.