Il Tribunale di Milano, con decreto 9 febbraio fornito chiarimenti su due fronti in merito all’applicazione della riforma del diritto fallimentare. In particolare modo, è ammesso da parte del giudice un controllo di natura non solo formale sulla relazione del professionista nel concordato preventivo; dall’altra parte, si riconosce una verifica di coerenza e funzionalità in rapporto al piano per quanto riguarda la divisione in classi. La proposta di concordato, dunque, secondo la nuova proposta di legge fallimentare, deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato. Il giudice ha un compito che va ben al di là della semplice presa d’atto, ma deve procedere ad una vera e propria verifica della completezza argomentativa e della coerenza motivazionale della attestazione. Per quanto riguarda la divisione in classi, il giudice della Sezione fallimentare deve procedere analogamente in modo da valutare i principi di correttezza dei criteri di formazione alla luce del contenuto e delle finalità del piano stesso. La suddivisione dei creditori in classi deve avvenire, per esempio, “secondo posizione giuridica” e “secondo interessi economici omogenei”.
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