Con la riforma fallimentare è cambiata la revocatoria nei confronti delle banche. Così, ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge fallimentare, risulta revocabile il rientro inteso come differenza tra ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e il saldo finale. Anche alla luce delle nuove previsioni, tuttavia, rimangono i dubbi sulla disciplina applicabile alle rimesse bancarie (art. 67 L. Fall.). Sul punto, nonostante l'interpretazione tentata dai Tribunali di Milano, Pescara e Brescia, non si è ancora giunti ad una soluzione condivisa. La decisione più nota è quella del tribunale del capoluogo lombardo del 27 marzo 2008.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".