Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30 luglio scorso, hanno chiarito come debba ritenersi assolto l'obbligo di motivazione, inerente al provvedimento di compensazione delle spese tra le parti del processo, ove venga dato atto, nella decisione, della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione controversa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti idonei ad incidere sull'esatta conoscibilità, a priori, delle ragioni delle controparti, oppure di una sproporzione tra il concreto interesse realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo richiesto per le attività processuali, ovvero, infine, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio alla conciliazione. Tuttavia, una giustificazione deve essere, comunque, data. La Corte di legittimità, sulla scorta di tali considerazioni, ha accolto il ricorso presentato da una automobilista contro una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, seppur avesse dato ragione alla donna, aveva disposto la compensazione delle spese, senza motivare in alcun modo il provvedimento.
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