tributaria regionale del Lazio decide – sentenza 180 del 22 febbraio 2006 – che l’agricoltore pensionato abbia diritto all’esenzione Ici per il fabbricato rurale anche non possedendo partita Iva. Il fabbricato, il cui proprietario può ben essere soggetto diverso da colui che conduce il fondo (anche un pensionato, purché possegga i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge), non è vincolato alla corresponsione dell’Imposta comunale sugli immobili se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994. La ruralità implica, comunque, l’esistenza in capo ai fabbricati o alle porzioni di essi, di condizioni espressamente indicate dallo stesso articolo 9 dell’appena citato decreto 557.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".