Fabbricati rurali: rimane esenzione Ici anche se il terreno adiacente è affittato

Pubblicato il 13 agosto 2010 La Cassazione, con sentenza n. 16527 del 14 luglio 2010, ha stabilito che mantiene il diritto all’esenzione Ici l’agricoltore in pensione che abita in un fabbricato rurale ed ha affittato a terzi il terreno adiacente.

La decisione si basa sull’assunto che un fabbricato utilizzato come abitazione può essere considerato rurale se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge 133/1994, che, al comma 3-bis, prevede l'esenzione anche per le costruzioni strumentali (come gli uffici delle società agricole o all'attività agrituristica) alle attività agricole destinate alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. È necessario per l’applicazione dell’esenzione che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dal socio o amministratore della società agricola, dall'affittuario o da chi, con altro titolo idoneo, conduce il terreno cui il fabbricato è asservito.
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