F24 falso, fissata la sanzione
Pubblicato il 18 ottobre 2008
Con la sentenza n.
36687 del 2008, depositata lo scorso 24 settembre, la Corte di cassazione ha confermato la condanna inflitta, sia in primo che in secondo grado, a un finanziere, che era stato accusato di aver effettuato per conto terzi dei versamenti all’agenzia delle Entrate con il modello F24 per una somma inferiore a quella pattuita e poi di aver falsificato il modello per dimostrare di aver pagato la somma dovuta. Nel precedente procedimento, la Corte di appello aveva genericamente qualificato il modello F24 come atto con natura pubblicistica, senza chiarire se la falsificazione comportava una violazione dell’articolo 477 e 478 del Codice penale. Nello specifico, non era stato precisato se si trattava di un certificato o di un attestato. La Corte di cassazione parte proprio dal chiarire se l’F24 debba essere qualificato come certificato o attestato, decisione non priva di conseguenze sul piano penale per l’applicazione di due diverse disposizioni e relative pene. Per la Corte, l’elemento distintivo dell’attestato rispetto al certificato sta nel riferimento – sommario o sintetico – del primo al contenuto di altri atti e quindi ai relativi fatti giuridici. Il modello F24 utilizzato per il pagamento di contravvenzioni relative a irregolarità fiscali ha natura giuridica di attestato. Di conseguenza, la sua falsificazione integra l’ipotesi delittuosa prevista dagli articoli 478 e 482 del Codice penale quando l’autore del falso, come nel caso in esame, è un privato. La sanzione prevista in questo caso è la reclusione fino a 1 anno.