Evasione anche per occultamento di documenti non obbligatori

Pubblicato il 18 gennaio 2012 La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1377 del 17 gennaio 2012, ha stabilito che le scritture contabili da conservare sono collegate anche alla natura e alle dimensioni dell'impresa, precisando che l'art. 22 del DPR n. 600/1973 individua le scritture contabili obbligatorie riferendosi anche a quanto previsto da leggi tributarie, codice civile e leggi speciali.

La Corte accoglie così il ricorso presentato dalla Procura di Roma contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non riconoscere, tra la documentazione obbligatoria alla conservazione, i contratti preliminari di compravendita, occultati al Fisco da un agente immobiliare.

All'agente andranno applicate le pene accessorie previste per le evasioni di imposta che superano i 150 mila euro, contemplate dall'art. 12, primo comma del D.Lgs n. 74, del 10 marzo 2000, visto che il D.L. 138/2011 ha disposto che l'applicazione delle nuove norme introdotte (tra cui l'abrogazione dell'art. 8 del D.Lgs 74/2000) riguarda i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
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