Il CTS, all’art. 71, comma 1, dispone che “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
In merito, viene chiesto al Ministero del Lavoro se la norma è applicabile estensivamente consentendo la realizzazione di nuove strutture in cui svolgere le attività istituzionali dell’Ente, in zone omogenee con diversa destinazione di PRG e, quindi, in deroga agli strumenti urbanistici.
L’istante è un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) che ha realizzato dei campi da gioco su un terreno agricolo.
Il dicastero del Lavoro, con nota 17314 del 17 novembre 2022, ha specificato che la disposizione suddetta permette agli ETS di svolgere la propria attività nei locali di cui hanno la disponibilità senza doverne modificare la destinazione d’uso anche nel caso in cui questa risulti incompatibile con l’attività esercitata.
Nel fornire la risposta, analizza, in primis, l’ambito applicativo dal punto di vista soggettivo, specificando che la norma può essere applicata solamente agli enti qualificati
come Enti del Terzo Settore ossia:
iscritti al Runts.
Sono esclusi, quindi, Asd e Ssd se non in possesso della qualifica di Ente del Terzo settore.
Per completare il discorso sull’ambito applicativo occorre avere riguardo alla ratio legis che sta alla base della norma: essa intende tutelare gli spazi utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale contro possibili scelte urbanistiche degli enti locali che potrebbero incidere negativamente su tali attività. In sostanza, si è voluto riconoscere la superiorità del valore sociale dell’utilizzo degli spazi pubblici da parte degli ETS rispetto alle decisioni in merito alla destinazione urbanistica degli spazi medesimi.
Detto ciò, la norma non può essere usata per concedere all’Ets la modifica della destinazione d’uso di un locale.
Allo stesso modo, l’art. 71, comma 1, del CTS (Dlgs n. 117/2017) non può essere esteso fino a consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio, in quanto non sarebbe conforme alla sua natura di norma speciale che, si ripete, è diretta a introdurre un favor per determinate categorie di soggetti rispetto alle strutture esistenti nella disponibilità di quest’ultimi.
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