Estromissione “negata” al leasing
Pubblicato il 09 maggio 2008
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 188 dell’8 maggio, ha risposto all’interpello avanzato da un imprenditore individuale, che ha in corso un contratto di leasing per un fabbricato strumentale per il quale intende procedere alla privatizzazione a norma del comma 37 della legge n. 244/2007, tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%. Per usufruire della disposizione, i contribuenti dovevano esercitare l’opzione entro il 30 aprile 2008 e per far ciò sarebbe bastato anche il comportamento concludente degli stessi (per esempio l’annotazione contabile entro la data indicata), senza necessità di preventive comunicazioni. L’interpellante, dal canto suo, precisa che per estromettere l’immobile intende riscattarlo entro il 30 aprile 2008, divenendone proprietario. L’agenzia delle Entrate, a tempo scaduto, risponde negativamente alla richiesta dell’imprenditore, ammettendo che l'opzione per l'estromissione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale - prevista all'articolo 1, comma 37, della legge Finanziaria per il 2008 - non può essere esercitata qualora i beni siano detenuti, alla data del 30 novembre 2007, mediante un contratto di locazione finanziaria. Infatti, la locazione finanziaria non soddisfa il requisito del possesso, considerato che il relativo contratto determina la pura detenzione dei beni. Quindi, la disciplina agevolata dell'estromissione non può essere “fruita” dall'imprenditore individuale che detiene beni in leasing alla data del 30 novembre 2007.