Esonero dall’RW per diplomatici e frontalieri
Pubblicato il 11 dicembre 2010
Con la risoluzione n.
128 del 10 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate interviene sull’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per diplomatici e frontalieri. Nello specifico, nella richiesta di consulenza giuridica, con riferimento al riconoscimento della condizione soggettiva
di “diplomatico” o di “frontaliere”,era chiesto il momento in cui tale presupposto deve verificarsi e per quanto tempo la medesima condizione debba sussistere affinché il soggetto possa essere
considerato esonerato.
L’Agenzia spiega che l’esonero è legato all’esistenza e al perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due attività.
In sostanza al 31 dicembre:
- il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo;
- l’attività lavorativa deve considerarsi esercitata all’estero in via continuativa, ossia se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno (che non deve necessariamente essere ininterrotto).