La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 18/33/06, ha chiarito che il Comune non può pretendere se non tiene conto delle reali esigenze di smaltimento di rifiuti del contribuente. Il Comune se da una parte deve promuovere le attività commerciali e di sviluppo dell’area, dall’altra non può creare ingiustificati aggravi nei bilanci aziendali per smaltire i rifiuti. torinese, con la sentenza in oggetto, ha dato ragione ad un mobilificio privato perchè il Comune non aveva provveduto a implementare o a creare un servizio di smaltimento ad hoc in considerazione del volume di rifiuti prodotto. La vicenda era stata già decisa due volte dalla Cassazione, una volta in favore del contribuente e un’altra a vantaggio del Comune.
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